Un Parlamento costituzionalmente illegittimo per riformare la Costituzione. Solo io vedo l’ossimoro?

Fonte immagine: http://www.targatocn.it/2013/12/19/leggi-notizia/argomenti/ridere-pensare/articolo/parlamento-incostituzionale-per-una-riforma-costituzionale.html
Un Parlamento costituzionalmente illegittimo è chiamato a fare riforme profonde nell’assetto Repubblicano (Legge elettorale, Riforma del Senato, Riforma dell’intero Titolo V della Costituzione, etc).

Dove può accadere, se non in Italia?

La storia in breve:
La Legge elettorale in vigore per le elezioni del Febbraio 2013 era la Legge Calderoli (21 Dicembre 2005, n. 270)

La “Legge Calderoli” era stata approvata a Dicembre 2005. Avremmo poi votato per la prima volta con quella Legge in Aprile 2006, ma già in Marzo, Calderoli definiva la sua stessa Legge appena approvata “Una Porcata” e ne spiegava il perché:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=f-gC6NMzxTk]
Da quel momento, la Legge Calderoli venne universalmente conosciuta come “Porcellum” (per “par condicio”, considerato che lo stesso Calderoli ha definito l’Italicum “una schifezza“, non occorrerebbe ribattezzarlo “schifezzum”?)
Nel 2009, l’avv. Aldo Bozzi, insieme ad altri 27 firmatari, citò in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Tribunale di Milano sostenendo l’incostituzionalità del “porcellum”.
In quel ricorso, contestò il premio di maggioranza in quanto, sostenne, distorceva la rappresentatività popolare e contestò anche le liste bloccate perché violavano il principio del voto personale e diretto.
È anche inutile evidenziare che nessun giornale, nessuna TV ritenne la notizia degna di nota. Il fatto che 28 cittadini contestassero la costituzionalità niente meno che della Legge elettorale per i media del nostro Paese è una “non notizia”. D’altronde, perché stupirsi, visto che perfino sulla devastazione che sta accadendo in Grecia in questo momento c’è l’assoluto silenzio stampa?
Dopo un lungo iter giurisdizionale, la Corte di Cassazione rileva la opportunità di richiedere il giudizio di costituzionalità della Corte Costituzionale che, con sentenza 1/2014 del 13 gennaio 2014, dichiara l’incostituzionalità del porcellum e, per gli effetti, l’incostituzionalità delle Camere.
Ovviamente, essendo le Camere “Organo indefettibile” del nostro ordinamento democratico, queste non possono decadere, ma sono incostituzionali.
A chiarirlo senza alcuna ombra di dubbio è poi la Suprema Corte di Cassazione.
Vediamo di fare un po di chiarezza. Il giudizio avviato da Bozzi e gli altri era per il riconoscimento di un diritto. Quindi investiva il modo in cui la Legge elettorale impattava sugli specifici diritti dei cittadini.
La Suprema Corte di Cassazione ha sospeso questo giudizio in attesa del giudizio di costituzionalità della Corte Costituzionale.
Quando quest’ultima si esprime, quindi, la sua azione è limitata alla Legge in se, nella sua accezione di norma generale e astratta, non al modo in cui questa coinvolge e viola specifici diritti.
Ottenuto il giudizio di costituzionalità, quindi, la Corte di Cassazione deve proseguire il giudizio per stabilire sul diritto dei singoli (di tutti i cittadini elettori, in questo caso) in applicazione del pronunciamento della Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8878 del 04/04/2014, quindi è di importanza fondamentale perché esplicativa, applicativa, della incostituzionalità della Legge elettorale.
Neanche a rimarcare che QUASI NESSUNO ha neppure dato notizia che tale sentenza sia stata emessa. Eppure, per la sua portata, il suo contenuto e i termini in essa contenuta, è da considerarsi semplicemente storica!
È desolante verificare quotidianamente che i media forniscono le notizie solo se contenute nelle “veline governative” come nella migliore tradizione da MinCulPop di mussoliniana memoria. (della sistematica disinformazione dei media ne ho già accennato)

Ma vediamo i passaggi fondamentali della sentenza (qui il testo integrale)
La Suprema Corte di Cassazione ribadisce che la Legge elettorale (il “porcellum”, Legge 270/2005) ha violato il diritto del popolo italiano

“per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poiché i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento (come ricordato dalla Corte costituzionale, al p. 5.1, «in definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione»

Aggiunge che, l’annullamento della Legge elettorale

“«non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto», con la conseguenza che «le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso […] Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali». Infatti tale precisazione, che si giustifica per il fondamentale principio di continuità dello Stato (poiché «le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare»), riguarda gli effetti della sentenza costituzionale sull’operatività degli organi costituzionali e sui relativi provvedimenti, ma non attenua la incostituzionalità che è stata accertata e dichiarata dalla Corte senza altre limitazioni

Per quanto riguarda la lesione dei diritti subita, questa è soddisfatta perché, a partire dal 13 Gennaio 2014, è possibile esercitare il diritto di voto con la Legge elettorale consegnata dalla Corte Costituzionale (quindi, sicuramente in accordo con i principi costituzionali)

“la tutela riconosciuta dall’ordinamento ai ricorrenti elettori, oltre all’accertamento per il passato della lesione subita e del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire tale risultato processuale … , è quella, pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali

Parole dure, quelle della Corte Suprema di Cassazione. Rese ancora più dure se si considera che, seppur non richiesto, la Corte ha stabilito che le spese di giudizio (€ 10.200,00) sono a carico della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Interno.
Ora e qui:
Io ribadisco la assoluta assurdità dell’assordante silenzio dei media rispetto a questa sentenza.
Io ribadisco la assoluta assurdità del procedere come nulla fosse stato
Io ribadisco la assoluta assurdità del solo pensare possibile che con un Parlamento costituzionalmente illegittimo si possa anche semplicemente immaginare di operare riforme della Carta Costituzionale (riforma del Senato, riforma del titolo V della Costituzione etc.)
Io ribadisco, sopra tutto, la assoluta assurdità dell’assordante silenzio compiacente del Presidente della Repubblica.
Dal testo di Diritto pubblico di G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco

1.1 Il garante della Costituzione
Il Capo dello Stato è il garante della Costituzione. Egli occupa il punto nevralgico dell’organizzazione costituzionale, il punto nel quale si collegano tutti i fili che compongono la complessa trama della vita costituzionale. Non c’è questione controversa, legislativa, governativa o giudiziaria, che non passi sul tavolo del Presidente; non c’è difficoltà di funzionamento dei meccanismi costituzionali che non chiami in causa un rimedio che spetta al Presidente di attivare. La formula “capo dello Stato” sta qui a significare la particolare funzione di garanzia del buon funzionamento globale del sistema costituzionale dello Stato.
Come garante della Costituzione, il Presidente è chiamato a svolgere due compiti:
– il controllo, contro gli abusi compiuti dagli altri organi;
– l’attivazione, contro la loro inerzia.

Forse è un silenzio complice, più che compiacente.
P.S.: I post sull’argomento sono raccolti nel tag riforma costituzionale
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