Camere di Commercio in Sicilia. I pasticci dell’Assessorato regionale

Camere di Commercio in Sicilia: il "caso Catania"

Quanto sono legittimi gli atti sulle Camere di Commercio siciliane emanati dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive? E, conseguenzialmente, quanto sono legittimi gli atti della S.A.C. (Società Aeroporto Catania) S.p.A.?

Una breve e doverosa premessa sui “Commissari ad acta”:

La figura del “Commissario ad acta” è particolare. Viene nominato, di norma, dal giudice nei processi di ottemperanza quando una Pubblica Amministrazione rimane inerte e/o inadempiente rispetto a un precedente pronunciamento giudiziario.

Nell’evoluzione normativa, la figura del “Commissario ad acta” è stata poi inserita in norme speciali per cui – sempre su richiesta di terzi interessati all’adozione di un determinato atto e in presenza dell’inerzia dell’Amministrazione – è l’organo sovraordinato a nominare il Commissario. È il caso, ad esempio, delle Cooperative edilizie. In presenza dell’accertato diritto all’assegnazione di una area su cui realizzare il programma costruttivo sociale, la Cooperativa può richiedere che l’Assessorato regionale al ramo nomini un Commissario ad acta che adotti l’atto di assegnazione dell’area.

Ci sono poi – terza fattispecie – casi di “automatismo”. È il caso degli Enti Locali i cui Organi sono stati sciolti per mafia o degli Enti locali che non adottano il bilancio entro i termini previsti.

In ogni caso la Legge individua sempre i casi in cui può essere nominato, chi è titolare dell’iniziativa e chi ha la competenza a nominare. L’atto di nomina, poi, deve contenere in dettaglio l’atto o gli atti da adottare e le relative indicazioni.

Per le Camere di Commercio, in Sicilia, vige la L.R. 29/95 e successive modifiche che, all’art. 6, prevede le possibilità di commissariamento:

Scioglimento dei consigli

1. I consigli sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge e dello statuto;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non siano approvati nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, l’Assessore nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, o quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo, l’Assessore assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l’approvazione, decorso il quale propone lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario straordinario.

L’Assessore alle Attività Produttive, quindi, è titolato a nominare commissari ad acta solo nel caso di inadempienze nell’approvazione dei bilanci.

Questa la premessa. Noiosa, lo ammetto, ma indispensabile. Veniamo adesso al nocciolo del problema: la situazione della Camera di Commercio di Catania.

A quasi tre anni dall’avvio della procedura di rinnovo del Consiglio – a causa di ricorsi che hanno visto l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive non sempre imparziale – nel febbraio 2014 si insediò il nuovo Consiglio Camerale.

Il giorno 1 Aprile – il Consiglio non aveva ancora eletto né la Giunta, né il Presidente – SAC ha convocato i soci per una Assemblea Ordinaria da tenersi i successivi 10-11 Aprile e il Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania chiese, con nota dello stesso 1 Aprile, indicazioni all’Assessorato.

Per tutta risposta, l’Assessore l’11 Aprile ha nominato un Commissario ad acta, l’arch. Ferrara, perché “occorre garantire la rappresentanza legale dell’Ente“. E non solo all’assemblea dell’11, ma anche per le “ulteriori assemblee ordinarie che saranno successivamente convocate per un periodo di mesi 61.

Pur volendo trascurare il fattore competenza2 è di tutta evidenza la stranezza della nomina perché:

  1. non è un commissariamento che rientra fra quelli “automatici” previsti dalla Legge;
  2. non è un commissariamento richiesto da una parte lesa dall’inerzia dell’Amministrazione;
  3. il Commissario non deve adottare alcun atto, ma esprimere una volontà. Inoltre, senza indicazione alcuna nell’atto di nomina, la manifestazione di volontà è assolutamente discrezionale;
  4. la Camera di Catania possiede il 37,5% delle azioni di SAC, quindi l’Assemblea poteva regolarmente tenersi anche in assenza del rappresentante della Camera di Commercio di Catania;
  5. il Consiglio Camerale era insediato. Se proprio l’Assessore Vancheri riteneva necessaria la partecipazione della Camera di Catania alle Assemblee SAC, avrebbe potuto incaricare, che so, il Consigliere più anziano o il Segretario Generale3.

In buona sostanza, a chi serviva che quel 37,5% fosse presente in quell’Assemblea e nelle successive e che a rappresentarlo fosse l’arch. Ferrara? Chi, come e con quale autorità ha fornito all’arch. Ferrara le indicazioni sul comportamento da tenere in quell’Assemblea e nelle successive?

Proseguiamo l’excursus.

Il 14 aprile 2014 si assiste alle dimissioni in massa di 14 consiglieri su 32.

Avendo preso gusto con i “Commissari ad acta”, nel luglio 2014 l’Assessore Vancheri ha ampliato i poteri del Commissario ad Acta arch. Ferrara per una serie di 8 procedimenti, fra cui l’approvazione bilancio consuntivo 2013, l’approvazione del bilancio di previsione 2015, l’adozione della carta dei servizi e altri atti inerenti il piano delle performance.

Ancora una volta, per nessuno di questi provvedimenti è prevista la nomina di un Commissario ad acta. Inoltre, ancora una volta, in cosa consisterebbe l’inerzia della Camera di Commercio di Catania? Dal 14 Aprile si era venuta a trovare nella gravissima condizione di non avere Organi di indirizzo politico, ma la responsabilità della situazione era proprio dell’Assessorato.

Nell’ottobre 2014, considerato che i sei mesi di commissariamento con l’arch Ferrara erano scaduti, l’Assessore, vista la nota di Unioncamere Sicilia con la quale veniva fissato un incontro per il 20 Ottobre, ha nominato il dr. Roberto Rizzo per

presenziare all’incontro previsto in data odierna presso Unioncamere Sicilia per discutere sulla situazione delle Camere di Commercio siciliane alla luce dell’avvio della riforma camerale, e per l’adozione di tutti gli ulteriori atti susseguenti inerenti l’incontro in parola, nonché per l’adozione di eventuali provvedimenti ritenuti urgenti e indifferibili

Come per la nomina dell’arch. Ferrara, anche qui raggiungiamo vette inesplorate del paradosso.

Anche questa volta il Commissario ad acta non deve adottare un atto, se non quelli (indefiniti) conseguenziali alla discussione cui parteciperà in rappresentanza della Camera di Commercio di Catania. Anche in questo caso torna la domanda: chi, come e perché ha dato indicazioni al Commissario circa la linea da tenere in quella riunione? L’espressione, poi, “nonché per l’adozione di eventuali provvedimenti ritenuti urgenti e indifferibili” lascia davvero stupefatti.

Come nel caso dell’arch. Ferrara, anche per il dr. Rizzo si hanno successivi “ampliamenti di poteri”:

  • dicembre 2014“autorizzando tutti gli atti dallo stesso già adottati e da adottare in relazione a tutte le attività necessarie alla conclusione del procedimento di accorpamento della Camera di Catania con altra Camera della Regione”
  • gennaio 2015: autorizzazione all’adozione degli atti di partecipazione a manifestazioni fieristiche per l’anno 2015.

In estrema sintesi, l’Assessore avrebbe dovuto, piuttosto, commissariare se stessa. A causa della sua inerzia un Ente come la Camera di Commercio di Catania dal febbraio 2014 si trova senza Organi di indirizzo politico, mentre per l’Assessore la tecnica del commissariamento ad acta e successivi ampliamenti dei poteri è diventata prassi.

Che la responsabilità dell’assenza degli Organi di indirizzo politico sia esclusiva della Regione Siciliana, infatti, lo ha definitivamente sancito il TAR Catania chiamato a pronunciarsi sull’analogo caso della Camera di Commercio di Messina4 (ma anche Enna è commissariata da tempo immemorabile).

Siamo in presenza di atti non solo illegittimi, quindi, ma ormai sul crinale fra legalità e illegalità. Inevitabile la domanda: A chi serve? La risposta, probabilmente, in un articolo di Messina Oggi

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Linda Vancheri, è infatti espressione diretta di Confindustria essendo molto legata ad Antonello Montante, fra l’altro è anche dirigente della confederazione degli industriali nisseni. La Vancheri è la stessa che sta “stoppando” l’insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Messina.

Ecco tornare Confindustria per intero. E alla luce degli atti, che nessuno si sogni che io creda alla favoletta della lite fra Ivan Lo Bello e Antonello Montante.


1 I dati sono estratti dagli atti di nomina/ampliamento poteri dei Commissari ad Acta presenti sul sito della Camera di Commercio di Catania

2 Se “arch” significa “Architetto”, quale esperienza professionale in materia di gestione aziendale avrà acquisito l’arch. Ferrara per “garantire la rappresentanza legale dell’Ente” in una Assemblea Ordinaria di una S.p.A.? Il titolo di studio non lo aiuta di certo.

3 Sento già le proteste: “ma l’articolo 9 comma 1 del D.Lgs. 39/2013 sancisce incompatibilità fra la carica di vertice amministrativo di un ente e l’incarico presso una società privata controllata”. Obiezione interessante. Certo, occorrerebbe chiedersi, in questo caso, che cosa ci faccia il Segretario Generale della Camera di Commercio di Siracusa addirittura nel Consiglio di Amministrazione della stessa SAC. E chiedersi pure se le deliberazioni adottate dal medesimo CdA siano valide. 

4 E a Messina si è in presenza di Commissario straordinario nominato con Decreto del Presidente della Regione, non di improbabili “Commissari ad acta”.