Governabilità e stabilità. E la “separazione dei poteri”?

Una riforma costituzionale per la governabilità e stabilità: un concetto di per se incostituzionale.

governabilità e stabilità significa accentrare sull'esecutivo anche il potere legislativo

La riforma costituzionale assicurerebbe governabilità e stabilità, ma pure l’accentramento del potere legislativo sull’esecutivo.

Affrontiamo un altro aspetto dell’assetto costituzionale del Paese nella “riforma” targata Napolitano-Verdini-Boschi: Il rapporto fra Costituzione e legge elettorale rispetto a “governabilità e stabilità”.

Non è scritto in nessuna parte della Costituzione, ma è noto che l’Italia è disegnata come “Repubblica Parlamentare”.

Come già visto nel post sulla Sovranità popolare svuotata lo schema logico è semplicissimo: La Sovranità appartiene al Popolo (art. 1 Cost.) che con lo strumento del voto (art. 48 Cost) elegge i propri rappresentanti nelle Assemblee Legislative.

Per la Corte Costituzionale, infatti,

le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali

Questo è il Principio dei Principi. Il principio fondante dell’intera Costituzione.

La Consulta afferma che è proprio questo principio che

distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali.

Il Senato non elettivo, quindi, viola il principio fondante della Costituzione.

Legge elettorale e “governabilità e stabilità”. I guasti

Dicevamo che la definizione “Repubblica Parlamentare” in Costituzione non esiste in quanto tale.

La perfetta struttura logica e conseguenziale pone la Sovranità in capo al Popolo.

Questo elegge il Parlamento cui spetta il potere legislativo, mentre al Governo competono le sole funzioni esecutive (salvo poche, precise, limitate e delimitate deroghe).

La funzione del Governo, quindi, è quella di eseguire la volontà del Parlamento quale espressione del Popolo, non il contrario. 

Governabilità e stabilità non può e non deve significare che il Parlamento debba adeguarsi alle scelte del governo per “consentirgli di governare”.

“Governabilità e stabilità” o “consentire al Governo di governare” sono espressioni che minano alla base la struttura costituzionale perché per “stabilizzare il Governo” occorre limitare i poteri del Parlamento.

La struttura costituzionale era basata su una legge elettorale proporzionale pura («Il voto è personale ed eguale, libero e segreto» art. 48 Cost).

Questa struttura è stata già alterata introducendo leggi elettorali a sistema maggioritario sempre più spinto e le distorsioni di questa raggiunta “governabilità” sono oggi sotto gli occhi di tutti.

Le prove che il sistema è già stato alterato

Nel dossier di Openpolis (che definisce ormai la forma di governo “Premierato all’italiana”) si legge:

Governo piglia tutto. Prosegue inesorabile – di Legislatura in Legislatura, di Governo in Governo – il rafforzamento dell’Esecutivo a discapito del Parlamento.

Dei diversi elementi su tutti vi è la funzione legislativa.

Affidata dalla Costituzione principalmente al Parlamento è diventata quasi appannaggio esclusivo del Governo.

poi:

Iniziativa dei provvedimenti. Su 10 atti che diventano legge, 8 sono di iniziativa del Governo e solo 2 del Parlamento .

e ancora:

Velocità delle leggi. I tempi per completare l’iter di una legge non dipendono da questioni tecniche o istituzionali – il bicameralismo incide poco – quanto dalla volontà politica.

Ecco il perché di grandi differenze: sono bastati appena 13 giorni per la Ratifica del trattato di risoluzione unica (più veloce), mentre ne sono serviti 871 per la legge sull’agricoltura sociale (più lenta).

In media un provvedimento di iniziativa parlamentare necessita del triplo del tempo di un provvedimento di iniziativa governativa.

Un dato si commenta da se:

Che il bicameralismo perfetto renda lento l’iter legislativo è una enorme bufala.

Ma il peggio è che è bastata una legge elettorale incostituzionale per stravolgere i delicati equilibri costituzionali.

Senza modificare la Costituzione, dal dossier Openpolis appare evidente che in capo al governo si sono già concentrate due delle tre funzioni fondamentali che dovrebbero essere indipendenti: funzione legislativa e funzione esecutiva. Il Governo legifera ed esegue.

In riforma la prevalenza del Governo nella funzione legislativa

Con la revisione costituzionale al Governo viene definitivamente attribuita la prevalenza dell’attività legislativa rispetto al Parlamento.

L’articolo 72, infatti, prevede al comma 7

[…]il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. […]

L’espressione “essenziale per l’attuazione del programma di governo” è tanto generica e fumosa da consentire che qualsiasi disegno di legge venga indicato quale essenziale.

D’altro canto, fin qui il governo non ha forse posto la questione di fiducia su TUTTI i disegni di legge?

Quindi TUTTI i disegni di legge del governo possono essere indicati quali “essenziali”.

Il Governo può invadere la funzione legislativa e stavolta legittimato dalla Costituzione. La separazione dei poteri (Legislativo, Esecutivo e Giurisdizionale) va a farsi benedire.

Governabilità e stabilità dell’esecutivo per la credibilità all’estero.

Ci viene detto che dobbiamo sacrificare le basi della democrazia perché l’instabilità dei governi ci rende poco credibili all’estero.

Ma quando i governi erano fortemente instabili perché la legge elettorale era proporzionale, gli uomini di governo e i Presidenti del Consiglio (errore blu chiamarli “Premier”) si presentavano all’estero con l’autorevolezza di rappresentare un Paese, l’Italia.

Non solo in Europa, ma ovunque nel mondo i nostri “instabili” uomini di governo portavano con se credibilità.

Non era la credibilità personale (o non solo) di ciascuno degli uomini che si sono succeduti. Era la credibilità di un Paese credibile che veniva affidata, di volta in volta, a chi lo rappresentava all’estero.

Il “premierato” sempre più forte e sempre più svincolato dal controllo popolare, quindi, non serve per l’acquisizione della “credibilità”, quanto, piuttosto, all’imporre al Paese norme devastanti senza che il Parlamento abbia la forza (o la capacità) di opporsi.

Ecco «#labuonascuola», ecco il «Jobs Act» del quale si sbandierano mirabilie inesistenti, ma preteso da Banca UBS.

Ecco il «salva banche», le «riforme» Madia, l’«emendamento TOTAL»  e ancora a decine.

Ecco a cosa servono “governabilità e stabilità”: Smantellare velocemente lo Stato Sociale conquistato nel corso di decenni.

E la platea dei poteri economici internazionali che hanno ordinato e sostengono le “riforme” renziane ne costituisce la prova evidente.

Ecco a che servono le riforme: cristallizzare e incrementare i poteri del Governo rispetto a quelli del Parlamento in modo da poter agire al di fuori di ogni controllo, come richiesto da JP Morgan e UBS.

Ecco perché trovo assurdo che ci sia chi subordina alla modifica dell’Italicum il suo “SÌ” al referendum costituzionale.

È sacrosanto che il governo vada a casa nell’istante in cui non esegue la volontà del Parlamento. Costringere, invece, il Parlamento ad adeguarsi alle scelte del governo pur di realizzare “governabilità e stabilità” è una aberrazione!

P.S.: I post sull’argomento sono raccolti nel tag riforma costituzionale Il post di sintesi è Finalità della riforma: modifica della forma di Stato e di Governo