Veto su Savona. Irrispettosi Di Maio e Salvini o Mattarella?

Il “veto su Savona” è costituzionale? A chi appartiene l’onere e l’onore di scegliere il Presidente del Consiglio e i Ministri?

Conte e Mattarella e il veto su Savona

«Il Presidente della Repubblica ha il diritto/dovere di porre il veto su Savona perché l’articolo 92 della Costituzione dice che …», «Salvini e Di Maio violano la Costituzione perché limitano il Presidente del Consiglio, mentre l’articolo 95 della Costituzione dice che …». Quando impareremo che la Costituzione non si legge “per articoli”, ma nel suo complesso?

La discussione è semplicissima e veloce purché si chiariscano alcune questioni brevi quanto fondamentali.

La Costituzione non è un Decreto Ministeriale. Gli articoli non vanno letti “uno per uno” ma nel contesto della sequenza armonicamente logica dei 139 articoli

Chi ha una età ormai non più giovanissima sa che la forma di Governo stabilita dalla Costituzione è la Repubblica Parlamentare.

Lo sa perché lo ha studiato sin dalle scuole elementari in “Educazione Civica” (materia scomparsa che andrebbe ripristinata).

Eppure non esiste alcun articolo della Costituzione in cui “Repubblica Parlamentare” è scritto in modo esplicito. È l’armonia logica dei 139 articoli che costruisce – mattone dopo mattone – questo modello, questa forma di Governo.

La forma di Governo “Repubblica Parlamentare” non può essere modificata perché la Costituzione lo impedisce.

Qualcuno dirà: «Ma se si modifica la Costituzione …» NO!

La Costituzione è stata scritta da un “potere Costituente” da cui discendono tutti gli altri poteri. Il Parlamento esiste perché la Costituzione prevede che esista. Quindi la Costituzione può limitarne i poteri.

La stessa “sovranità popolare” esiste perché la Costituzione (al secondo comma dell’articolo 1) prevede che esista delimitandone le forme e i limiti

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Il popolo non può rinunciare alla Sovranità che gli appartiene. Neppure se venisse indetto un referendum cui partecipasse (per assurdo) l’intero corpo elettorale.

Neanche il popolo in referendum può stabilire che la Repubblica si trasformi in Monarchia.

Neppure il popolo in referendum può stabilire di variare la “forma repubblicana” da Repubblica Parlamentare ad altra forma di Repubblica (premierato, presidenziale eccetera) perché l’articolo 139 della Costituzione lo impedisce

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La forma di Stato e la forma di Governo erano state modificate surrettiziamente con la legge elettorale incostituzionale

Ho parlato di questo aspetto quando si è trattato del Referendum sul tentativo di macellazione della Costituzione

La revisione della Parte Seconda della Costituzione aveva un effetto primario: modificare il rapporto fra i poteri dello Stato. Così veniva a modificarsi la logica armonica della costituzione alterando la forma di Governo.

Questo dato evidente, peraltro, era stato scritto “nero su bianco” dallo stesso Governo nella relazione al disegno di Legge Costituzionale.

Negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni, che hanno prodotto rilevanti effetti sui rapporti tra Governo, Parlamento e Autonomie territoriali – incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e di Governo – senza tuttavia che siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasformazioni entro un rinnovato assetto costituzionale.

In questo contesto, mentre le maggiori e più avanzate democrazie hanno saputo gestire il necessario processo di adattamento dell’ordinamento interno alle nuove sfide, rinnovando profondamente le proprie istituzioni, l’Italia si è affidata, da una parte, alle presunte virtù taumaturgiche della legge elettorale, dall’altra proprio a quegli adattamenti spontanei del sistema istituzionale che oggi mostrano con evidenza tutti i loro limiti.

Ed è proprio con questo spirito che il Governo sottopone all’esame del Parlamento il presente disegno di legge costituzionale, nell’auspicio che l’architettura istituzionale in esso delineata possa consentire al Paese di superare definitivamente i principali ostacoli che hanno sinora impedito il pieno dispiegarsi delle sue straordinarie potenzialità..

Ricapitolando e traducendo dal “legalese”. Con una legge elettorale incostituzionale l’Italia aveva modificato surrettiziamente la forma di Stato e di Governo.

Ma siccome nel gennaio del 2014 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità della Legge elettorale, era necessario introdurre le opportune revisioni costituzionali (la relazione è, infatti, dell’Aprile 2014).

La Sovranità appartiene al Popolo e la esercita la “governance economica europea”?

Tutto questo si rendeva necessario, sempre secondo la relazione, in quanto

Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea[…]

Con buona pace della forma Repubblicana immodificabile, della “Sovranità che appartiene al popolo” e via discorrendo, perché è la “governance economica europea” a stabilire cosa debba fare uno Stato.

“Governabilità”: la parola sovversiva

Se la forma di Governo costruita dalla Costituzione è la Repubblica Parlamentare, è evidente che “governabilità” deve intendersi come attentato alla Costituzione.

Se può apparire positivo che il Governo abbia una stabilità rispetto alle “volubilità” del Parlamento, in effetti implica una supremazia del Governo sul Parlamento.

Concetto assolutamente contrario allo spirito della Costituzione e alla forma di Governo “Repubblica Parlamentare”.

Eliminare ogni formazione sulla Costituzione (eliminando perfino l’insegnamento della «Educazione Civica» fin nelle scuole dell’obbligo) ha consentito di instillare il principio secondo cui “Governabilità è cosa buona e giusta”.

È stato il primo passo comunicativo per l’adeguamento alla “recente evoluzione della governance economica europea” che ha una allergia patologica alla Democrazia.

“Il Premier”, anziché “Il Presidente del Consiglio”

Nella nostra Costituzione non esiste la parola “Premier”.

E se qualcuno pensa «ma non esiste neppure “Repubblica Parlamentare”» sbaglia di grosso.

La parola “Premier” cui il main stream media ci ha ormai abituato ha un preciso significato. Definisce una forma di Governo che non è quella disegnata dalla nostra Costituzione.

Il “premierato” è una forma di Governo ben definita. Coincide con il concetto di “governabilità” e in netto contrasto con il “Presidente del Consiglio” di una Repubblica Parlamentare.

È una forma di Governo in cui il “Premier” viene eletto direttamente dal popolo e stabilisce autonomamente le linee di Governo e le linee programmatiche cui l’intero Parlamento deve adeguarsi.

Rinvio alla “semplice” wikipedia in tal senso.

Dire “Premier” come fosse sinonimo di “Presidente del Consiglio” non è una semplice variazione linguistica. È un modo per modificare semanticamente la struttura della Costituzione Italiana.

Il “veto su Savona” incostituzionale? Ma pure Napolitano ha messo il veto su Ministri

Fatte le debite premesse è semplice definire se il veto su Savona è costituzionale.

No. Ovviamente non lo è.

Napolitano ha posto il veto su alcuni Ministri? Vero, ma eravamo in una condizione in cui la legge elettorale aveva modificato di fatto la Costituzione.

E con il placet di Napolitano che, addirittura, aveva proposto di modificare strutturalmente la Costituzione mediante una deroga temporanea all’articolo 138 (che definisce – in modo immodificabile – le modalità di revisione costituzionale). Il M5S salì sui tetti di Montecitorio per difendere quel diritto Costituzionale e il Main Stream Media insorse contro i “barbari”.

Napolitano può essere messo sotto accusa per “attentato alla Costituzione”? Putroppo no

No. Non è perseguibile.

Sarà un caso, ma esattamente nell’istante in cui entrò in vigore la legge elettorale incostituzionale (Porcellum) lo stesso Governo Berlusconi ormai dimissionario – nel 2006 – varò una modifica del codice penale.

Una legge “ad personam” sfuggita a tantissimi.

Infatti non è punibile neppure Berlusconi che varò quella legge elettorale incostituzionale che costituì “attentato alla Costituzione”.

Quella Legge che – a leggere la relazione del Governo – mutava di fatto la forma dello Stato e del Governo non costituisce più elemento di reato di attentato alla Costituzione (la “summa” delle leggi «ad personam»).

Prima era punibile con una pena non inferiore a dodici anni

“Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato“.

Dopo è punibile con una pena non inferiore a cinque anni

“Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo“.

A salvare se stesso, Napolitano e chiunque venisse dopo, il “mutare della Costituzione” è ora punibile solo se commesso con atti violenti. Quindi solo se commesso dal Popolo che invade le piazze.

Non c’è più reato se il fatto è commesso con leggi incostituzionali che, sterilizzando la Costituzionale, ne stravolgano lo spirito!

Perché il Veto su Savona posto dal Quirinale è incostituzionale?

È semplicissimo

La fiducia al Presidente del Consiglio la da il Parlamento, non il Presidente della Repubblica. Men che meno lo spread o la Merkel.

Il Presidente della Repubblica, a norma di Costituzione (nella sua interezza, non leggendo un singolo articolo come fosse una circolare esplicativa), conferisce l’incarico a un Presidente del Consiglio.

Unico elemento necessario è che il Presidente del Consiglio incaricato possa avere la fiducia del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica non ha voce in capitolo se il Presidente del Consiglio (uccido chi mi dice “Premier”) è indicato da una maggioranza parlamentare

La Costituzione se ne frega bellamente del gradimento della Merkel, di Macron o dei mercati. Alla Costituzione di una Repubblica Parlamentare serve solo che il Parlamento conferisca la sua fiducia a un Presidente del Consiglio e al suo Gabinetto (il Consiglio dei Ministri).

E sui Ministri? Il Veto su Savona è su un Ministro

Peggio ancora.

Il Presidente del Consiglio incaricato ha “accettato con riserva”.

Di norma questa formula si utilizza quando il Presidente del Consiglio incaricato ha la necessità di verificare se esiste una maggioranza parlamentare.

Ma in questo caso Conte sapeva già che una maggioranza parlamentare era disponibile. Quindi la “riserva” sta nel veto su Savona?

Giuseppe Conte sa perfettamente che già ieri avrebbe potuto accettare l’incarico senza riserve, avendo già alle spalle una sua maggioranza parlamentare.

Il problema è il veto su Savona posto dal Quirinale?

O, peggio, da qualche cancelleria europea o, peggio ancora, da quella entità astratta definita con “mercati”?

SI FOTTANO!

La Costituzione Italiana sancisce che la sovranità appartiene al popolo. Che la esercita – prima di tutto – attraverso i rappresentanti che elegge in Parlamento!

Ritengo, quindi, che la richiesta di messa in stato di accusa per Mattarella abbia il suo fondamento.

Il Veto su Savona da parte del Quirinale? Leggete Temistocle Martines

Il manuale di Diritto Costituzionale del fu Temistocle Martines è un “must”.

Chi non lo ha mai letto non è mai stato neppure iscritto nella facoltà di Giurisprudenza.

Se i vari Marco Damilano, Alessandra Sardoni, e pseudo giornalisti di analoga genìa continuano a cianciare di “scarso rispetto istituzionale” verso il Quirinale che – secondo loro – a norma di Costituzione avrebbe il diritto di porre veti, occorrerebbe che un qualsiasi studente di Giurisprudenza li mettesse a tacere.

Uno studente di primo anno di Giurisprudenza non può non sapere!

veto syu savona? Mattarella non ha i poteri