Presidenza della Rai: Il pasticcio della Legge partorita da Renzi

Presidenza della Rai e Foa. La legge Renzi è come un groviera fatta per il Patto del Nazareno. E la Commissione di Vigilanza dovrebbe chiedere le dimissioni di Barachini.

Presidenza della RAI e Marcello Foa

Presidenza della Rai e Foa. La legge Renzi? Un groviera fatto per il Patto del Nazareno. E Barachini dovrebbe dimettersi subito.

Inquadriamo la questione

La RAI è una S.p.A. sottoposta, quindi, alle regole di Diritto Privato.

L’azionista di riferimento è lo Stato Italiano rappresentato dal Ministro dell’Economia e Finanze.

Essendo una “partecipata strategica” è sottoposta alla vigilanza dello Stato tramite l’apposita “Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi” (cosidetta “Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI”).

La Commissione, ovviamente, opera nell’ambito del Diritto Amministrativo.

Per alcune questioni, quindi, si ha un intreccio fra Diritto Societario e Diritto Amministrativo in cui il “Governo dei competenti” ha creato un pasticcio inestricabile..

Oppure, molto più probabilmente, Renzi contava sul fatto che il “Patto del Nazareno” sarebbe sopravvissuto a vita.

La Presidenza della RAI fra Legge e Statuto

La Legge di Renzi (155/2016) stabilisce le modalità di nomina della Presidenza della RAI.

Ma, come detto, la RAI è una S.p.A., di Diritto Privato. Come tale deve essere “governata” dal suo Statuto.

Lo Statuto della RAI, quindi, è stato modificato. Le modalità di nomina della Presidenza della RAI previste dallo Statuto sono adesso esattamente quelle previste dalla Legge.

Cosa prevede lo Statuto?

Prendiamo la nomina come descritta nello Statuto della RAI e vediamo che funziona così:

Articolo 22.1

La nomina del Presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all’articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

E nel caso in cui per qualsiasi motivo non ci sia né un Presidente né un Vice Presidente?

Con buona pace di chi ipotizza un termine, lo Statuto è chiaro (articolo 22 comma 3 ultimo periodo):

In mancanza di un Vice Presidente, la funzione e i poteri del Presidente sono esercitati dal consigliere più anziano di età

Per Statuto le funzioni di Presidente le svolge il Consigliere anziano e non ci sono limitazioni possibili imposte dalla Commissione.

Foa non può essere riproposto per la Presidenza della RAI? Una tesi folle

Inoltre, chi sostiene che il Consiglio di Amministrazione non possa riproporre il medesimo nome sta ipotizzando una tesi assai pericolosa.

Significherebbe, infatti, che basta un terzo dei componenti la Commissione per “far fuori” uno dopo l’altro tutti i sette componenti del CDA RAI.

Che si farebbe, a questo punto? Si dovrebbero dimettere tutti?

Così ragionando, 1/3 della Commissione potrebbe di fatto mettere il veto non solo sui due componenti nominati dal Governo, ma anche sui quattro eletti dal Parlamento e perfino sul componente designato dal personale RAI.

1/3 della Commissione potrebbe tenere in scacco Governo, Parlamento e rappresentanza dei dipendenti RAI per l’intera legislatura.

Ci rendiamo conto che sarebbe una follia?

Una tesi giuridica deve reggere al paradosso, ma questa non sta in piedi già al cospetto della logica!

Ed è esattamente ciò che sta proponendo in questo periodo Ansaldi, componente della Commissione di Vigilanza in quota PD.

Michele Santoro “Presidente di Garanzia”. Ma Santoro non fa parte del CDA. Quindi?

Siccome al PD non piace il Consiglio di Amministrazione della RAI lo si azzera e vengono nominati solo componenti graditi a 1/3 della Commissione di Vigilanza?

Gli elementi fondamentali

Fissiamo gli elementi fondamentali di questa procedura:

  1. La nomina del Presidente della RAI viene fatta dal Consiglio di Amministrazione. La Commissione di Vigilanza non nomina il Presidente della RAI e non potrebbe essere diversamente, dato che la RAI è una S.p.A. di Diritto Privato.
  2. La Commissione di vigilanza deve esprimere un parere favorevole a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  3. La nomina fatta dal Consiglio di Amministrazione diventa efficace solo dopo il parere della Commissione. In buona sostanza, per l’iscrizione del Presidente della RAI nel Registro delle Imprese è necessario allegare il parere favorevole della Commissione di Vigilanza

Cominciamo, quindi, a fissare i paletti.

L’eventuale mancato parere della Commissione di Vigilanza incide solo sulla efficacia della nomina. Non sulla sua validità.

La nomina

Abbiamo visto che l’atto di nomina della Presidenza della RAI spetta al Consiglio di Amministrazione.

La Legge (e, quindi, lo Statuto) non attribuiscono alcuna competenza alla Commissione di Vigilanza.

È il primo buco del groviera creato da Renzi.

La Commissione di Vigilanza non può imporre di cambiare il Presidente nominato anche nel caso in cui esprima un parere negativo. Per la semplice ragione che la Commissione non ha alcuna competenza nella nomina del Presidente. Può solo esprimere il suo parere a nomina avvenuta.

Ho scritto non a caso “non esprime il parere favorevole” e non “esprime parere negativo”.

Intanto fissiamo un altro concetto: secondo buco della Legge di Renzi: il mancato parere favorevole non è un parere negativo.

I “pareri” in Diritto Amministrativo

In Diritto Amministrativo i pareri si distinguono in obbligatori o facoltativi e in vincolanti o non vincolanti.

Siccome la Legge di Renzi stabilisce che il parere deve essere dato dalla Commissione di vigilanza per rendere la nomina efficace, il parere è obbligatorio e vincolante.

Ora, in linea di massima i pareri non sono opponibili  in quanto atti che riguardano un “sub-procedimento”.

Fanno eccezione i pareri obbligatori e vincolanti (come nel caso della Presidenza della RAI).

I pareri obbligatori e vincolanti, siccome costituiscono elemento essenziale e determinante del provvedimento finale, sono opponibili e quindi devono essere completi di motivazione congrua ed esauriente.

Ora (buco della Legge di Renzi) per un parere obbligatorio e vincolante è necessario che i due terzi dei componenti la Commissione di vigilanza, ma se il quorum deliberativo non si raggiunge?

Siamo in presenza di un parere negativo o di un parere non espresso?

Perché se il parere obbligatorio e vincolante è negativo occorre una motivazione che consenta ai terzi di appellarsi. C’è la motivazione?

No?

Quindi o siamo in presenza di un parere non espresso o di un atto nullo.

Il punto nodale: il “parere” della Commissione

Buco della Legge: Il quorum

La Commissione di Vigilanza è composta da 40 elementi fra Deputati e Senatori e il suo funzionamento è stabilito da un Regolamento.

Rammentiamo adesso il concetto di maggioranza e quorum.

C’è una maggioranza “strutturale” che rende valida la seduta e una maggioranza deliberativa che rende valide le delibere.

Nel Regolamento di funzionamento della Commissione di Vigilanza la maggioranza per rendere valida la seduta (maggioranza strutturale) è sempre il 50%+1 dei componenti (21/40).

Le maggioranze previste dal Regolamento per rendere valide le delibere sono:

  • Maggioranza assoluta dei componenti (21/40) e poi ballottaggio a maggioranza dei votanti per l’elezione del Presidente della Commissione (Art. 5 comma 1)
  • Maggioranza assoluta di votanti per la validità delle deliberazioni. Fanno eccezione le votazioni concernenti gli “indirizzi”, per cui occorre la maggioranza assoluta dei componenti (art 12 comma 2)
  • Maggioranza assoluta dei componenti (21/40) per l’approvazione dei regolamenti (art. 16 comma 1)

Altro buco della Legge Renzi: Se viene introdotta con Legge e per un caso specifico una maggioranza deliberativa dei 2/3 non prevista dal Regolamento si deve, contemporaneamente, introdurre un “quorum strutturale” correlato non previsto in via ordinaria dal Regolamento.

Provo a spiegarmi meglio:

Se una legge speciale prevede una maggioranza deliberativa diversa da quanto previsto ordinariamente dal Regolamento di una Assemblea, come è possibile immaginare che una seduta – che per Regolamento di quell’Assemblea è valida con la presenza del 50%+1 dei componenti (21) – possa deliberare solo se votano 27 componenti (due terzi di quaranta)?

La bufala della lettera della Commissione al Consiglio di Amministrazione

Dai titoli di giornali e telegionarli, parrebbe che la Commissione di Vigilanza, all’unanimità, abbia votato una lettera inviata al Consiglio di Amministrazione RAI.

In questa lettera, allegando alcuni pareri legali, si sosterrebbe che:

  1. il Consigliere anziano non è nella piena titolarità delle funzioni
  2. il CDA deve nominare al più presto un altro Presidente

A parte l’assurdo del contenuto, non esiste alcuna lettera della Commissione.

Era una riunione del Consiglio di Presidenza, non della Commissione nel suo plenum.

Inoltre non pare esserci stata alcuna discussione in merito, men che meno una votazione.

Se questa era la convocazione

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Esattamente, in quale punto all’Ordine del Giorno sarebbe stata discussa questa lettera?

Non certo nella programmazione delle attività della Commissione.

Restano le “Comunicazioni del Presidente”

Ma le Comunicazioni del Presidente sono, per l’appunto, comunicazioni.

Non c’è discussione e non c’è votazione.

L’assemblea, nel nostro caso l’Ufficio di Presidenza, può solo prendere atto.

E infatti, anche a esaminare il resoconto sommario della seduta vediamo che è … una pagina vuota

Qui il link al sito del Senato.

Solo una iniziativa del Presidente Barachini di Forza Italia di cui hanno preso atto (e non può essere diversamente) i componenti l’Ufficio di Presidenza.

La Commissione dovrebbe sfiduciare il Presidente Barachini senza se e senza ma.