Decreto sicurezza bis: Salvini depenalizza reati e blatera di arresti

Il Decreto Sicurezza bis è scritto con i piedi e depenalizza reati. Se la “Capitana” Rackete non avesse fatto l’ultima follia se la sarebbe cavata con niente.

Decreto sicurezza bis - il bluff di Salvini

Si sarebbe potuto arrestare la Comandante Rackete quattro giorni fa, ma il Decreto Sicurezza bis ha depenalizzato il reato. Il bluff di Salvini e delle norme scritte con i piedi. Salvini le mandi un mazzo di fiori. Senza l’ultima pazzia, non sarebbe stata perseguibile.

Salvini ha fatto tutto da solo. Dov’era la Ministro Trenta?

Ho letto di gente che invocava le dimissioni della Ministro Trenta perché non avrebbe agito mentre si violavano i confini.

Cominciamo col chiarire una volta per tutte il ruolo del Ministero della Difesa di Elisabetta Trenta (e pure del Ministero delle Infrastrutture di Danilo Toninelli) così la smettiamo col mito del «se non ci fosse lui, signora mia!»

L’interdittiva è stata adottata dal Ministro dell’Interno con il concerto (le firme sul provvedimento) degli altri due.

Per questa ragione la Capitaneria di Porto ha negato l’accesso alle acque territoriali.

La Sea Watch 3 ha violato il diniego e sono arrivate le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera a intimare l’ALT e inversione, ma in veste di Difesa.

L’imbarcazione viola anche questo ordine, ma non si può sparare su una nave con civili a bordo.

La Rackete avrebbe così commesso il reato di “rifiuto di obbedienza a nave da guerra” (art. 1099 del Codice della Navigazione).

Non fosse stato per il Decreto Sicurezza bis, la Rackete sarebbe stata arrestata all’intante e fra poco vedremo il perché.

Almeno, però, il Ministro degli Esteri può così fare (e ha fatto) formale protesta all’Olanda per “atto ostile” da parte di nave che batte bandiera di quel Paese.

La natura del Decreto Sicurezza bis

Per definizione, la norma è “generale e astratta”.

Questo significa che, in genere, una norma non si riferisce a casi o circostanze specifiche.

Può accadere che una norma vada a disciplinare una particolare casistica della norma generale. In questo caso siamo in presenza di una “Legge Speciale” (Lex Specialis).

Il Decreto Sicurezza bis porta modifiche al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Già questo elemento lo configura quale “Legge Speciale”

Le modifiche del D. Sicurezza bis

Le modifiche fondamentali apportate dal Decreto Sicurezza bis sono relative all’art. 11, cui viene aggiunto il comma 1 tercomma 1 ter DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286e all’articolo 12 cui viene aggiunto il comma 6 bis

art. 12 comma 6 bis DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Il nuovo articolo 11

La modifica al’articolo 11 prevede di poter impedire l’accesso o il transito nel mare territoriale mediante un apposito provvedimento.

Un “provvedimento” adottato dal Ministro dell’Interno “di concerto” con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture secondo le loro competenze.

L’articolo 11 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell’ambito dell’argomento specifico dell’immigrazione, riguarda i generici “controlli di frontiera”. Ricomprendendo, quindi, aria, terra e acqua. 

Questo significa che, nel particolare caso in cui l’immigrazione avvenga via mare si possono adottare le misure “speciali” adesso previste.

Rendendo, così, ancora più “speciale” la norma del Decreto Sicurezza bis.

Gli effetti

Siccome ciascun Ministero sottoscrive il provvedimento “secondo le sue competenze”, le unità utilizzate sono contemporaneamente unità di Difesa (quindi in assetto di guerra), di supporto infrastrutturale, di Polizia e Sicurezza Interna.

Se non ci fosse stata la modifica al successivo articolo 12, la Rackete sarebbe stata arrestata nell’istante in cui ha varcato il confine delle acque territoriali. Fra poco vediamo il perché.

Il nuovo articolo 12

Il nuovo articolo 12 prevede che le violazioni ai limiti e ai divieti previsti dal nuovo articolo 11 siano puniti con una “Sanzione Amministrativa“.

Anche l’eventuale sequestro nel natante è una sanzione amministrativa accessoria, solo in caso di “recidiva” e senza retroattività.

Gli effetti

Una violazione può essere penale, civile o amministrativa. Le violazioni penali non possono essere “oblate” con una sanzione amministrativa.

La frase “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato” deve per forza riferirsi ad altro, perché la violazione del divieto di transito o accesso nelle acque territoriali è punita con una sanzione amministrativa.

Né si sarebbe potuto sequestrare il natante. Dalla lettura della norma, infatti, non si rileva alcuna retroattività.

Ovviamente, una norma penale non può essere retroattiva, ma qui si è in presenza di una violazione amministrativa.

Sarebbe bastato scrivere «In caso di reiterazione commessa nell’ultimo anno (o due, tre, cinque anni) con la medesima imbarcazione…» per poter sequestrare il natante.

Il Decreto Sicurezza bis ha depenalizzato il “Rifiuto di obbedienza a nave da guerra”.

Abbiamo già visto che le unità utilizzate sono contemporaneamente unità di Difesa (quindi in assetto di guerra), di supporto infrastrutturale, di Polizia e di Sicurezza Interna.

Violare un loro divieto è penalmente previsto all’art. 1099 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni):

(Rifiuto di obbedienza a nave da guerra)

Il comandante della nave, che nei casi previsti nell’articolo 200 non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Come non bastasse, l’articolo 1099 è nel Capo “Dei delitti contro la personalità dello Stato” che, in via generale, prevedono l’arresto immediato.

Siccome, però, nel caso in cui si tratti

  1. di immigrazione clandestina
  2. violazione degli specifici divieti previsti dal nuovo articolo 11 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

è prevista solo una sanzione amministrativa, non si poteva arrestare la Rackete nell’attimo in cui ha violato il confine delle acque territoriali.

Non la si poteva arrestare perché il Decreto Sicurezza bis ha depenalizzato il reato previsto dall’articolo 1099 del Codice della Navigazione!

La Rackete è stata arrestata, però

Durante la notte fra il 28 e il 29 giugno, la Rackete ha diretto la Sea Watch 3 dentro il porto di Lampedusa.

Non avendola potuta arrestare quando ha varcato il limite delle acque territoriali, le unità navali (sempre in veste di Difesa dei Confini, quindi con la qualifica di Navi da Guerra) hanno dovuto rischiare se stesse per impedirle l’ingresso.

Effettuando tutte le manovre da “protocollo” (le “Consegne”) hanno perfino rischiato di essere speronate e schiacciate sulla banchina.

Il reato che il Decreto Sicurezza bis non depenalizza

Così si configura il reato di “Resistenza o violenza contro nave da guerra” ex articolo 1100 del Codice della Navigazione:

Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla meta’.

È ancora un reato incluso nel capo “Dei delitti contro la personalità dello Stato” e non è stato depenalizzato dal Decreto Sicurezza bis.

Ragione per cui la Rackete viene arrestata immediatamente.

Ed è pure la ragione per cui ho la sensazione che i parlamentari del PD e LeU a bordo stiano nutrendo qualche timore.

Specie quelli che improvvidamente hanno pure lanciato i tweet immediatamente precedenti all’avvio della manovra di attracco.

Quelli competenti

Se il Decreto Sicurezza bis non avesse depenalizzato il “Rifiuto di obbedienza a nave da guerra” e la Rackete fosse stata arrestata alla violazione dei confini, le unità navali non sarebbero state costrette a rischiare se stesse e la loro vita.

Ma il Centro Destra tutto non è nuovo a queste manovre che mettono a repentaglio la vita dei nostri militari.

Per referenze, citofonare “Marò”: Il Decreto Legge 12 Luglio 2011 n° 107 venne convertito in Legge 2 Agosto 2011 n° 107 col voto unanime di quasi tutto il Parlamento. Dalla Lega a Fratelli d’Italia, Forza Italia e il PD.

Tutti tranne Italia dei Valori.

Il resoconto, lo trovate qui: Marò: Fulgido esempio di classe politica cialtrona.

Cialtroni erano e cialtroni restano.

ADDENDUM

Qualcuno sui social mi pone la questione dei rilievi di Mattarella che avrebbero “annacquato” il Decreto Sicurezza bis.

Nessuno dei rilievi ha riguardato la questione che qui ho trattato.

I rilievi erano relativi all’attribuzione “automatica” dei pieni poteri a Salvini e alla sanzione da irrogare per ciascun migrante.

Rimane evidente che Consentire una concentrazione di poteri su tutte le forze armate in modo automatico è estremamente pericoloso (a prescindere che possa essere oggi Salvini, ma domani chissà chi).

Con la firma di Toninelli e della Trenta, per il caso in questione i pieni poteri erano stati conferiti.

La “sanzione” per ciascun migrante”, era comunque una sanzione. Nulla togliendo all’impianto del Decreto che depenalizza alcuni reati riducendoli a illeciti “oblabili” con una sanzione”.

Questo genere di rilievo all’articolo, quindi, non ha alcun senso.