Legge elettorale maggioritaria e presidenzialismo. E la Costituzione?

Le ipotesi di legge elettorale puramente maggioritaria e presenzialismo sono gravissime. Realizzabili solo con un colpo di Stato.

legge elettorale maggioritaria e presidenzialismo? Solo con un colpo di Stato

È evidente che sia nella Lega sia in Fratelli d’Italia nessuno abbia mai letto la Costituzione. Proporre una legge elettorale maggioritaria pura e il presidenzialismo significherebbe stracciarla. Ma non si può. La Costituzione stessa lo impedisce.

Voglio sperare sia solo ignoranza crassa e non nasconda altri fini. Certo è che le proposte della Lega e di Fratelli d’Italia relative all’assetto dello Stato fanno paura.

Una Legge elettorale puramente maggioritaria e il presidenzialismo sono pericolosissime per le garanzie democratiche e, per fortuna, anche anticostituzionali quindi impossibili.

Il limite massimo è costituito da un piccolo “premio di maggioranza” quando una formazione politica raggiunga un numero di voti prossimo alla maggioranza stessa.

Potere costituente e potere costituito

Partiamo col chiarire un concetto fondamentale: anche una modifica costituzionale può essere incostituzionale. In tal caso è inefficace.

E questo perché la Costituzione stessa impedisce che ne venga stravolto l’assetto.

Un passo indietro

La “Costituente”

Il 2 e 3 Giugno del 1946 il Popolo venne chiamato a scegliere fra Monarchia e Repubblica. Contemporaneamente venne votata una “Assemblea Costituente” composta da 556 membri così distribuiti

Che avesse vinto la Repubblica o la Monarchia, la Costituente avrebbe dovuto predisporne l’assetto istituzionale mediante una Costituzione.

Pertanto anche l’Assemblea Costituente nasceva già con poteri limitati nella scelta fondamentale: Repubblica o Monarchia.

Il Potere Costituente

Essendo stata scelta la Repubblica, il compito che il Popolo assegnava all’Assemblea Costituente consisteva nel “costituire” l’assetto istituzionale.

Costituire, insomma, gli Organi dello Stato e correlarli fra loro.

Poi assegnare le competenze a ciascun organo, individuare i sistemi di garanzia costituzionale, il sistema dei “pesi e contrappesi” per evitare che ciascun potere potesse prevalere sugli altri, eccetera.

Ovviamente nell’assegnare le competenze vengono posti i relativi limiti. Ciascun Potere disegnato dalla Costituente è un Potere “subordinato”, “derivato” come la stessa Costituente era “derivata” dalla scelta referendaria.

Il Potere Costituente può quindi porre limiti di azione ai Poteri Costituiti derivati, come la stessa Costituente aveva dei limiti imposti dal Popolo “super-costituente”.

Il Potere Costituito

Anche il potere di revisionare la Costituzione è un Potere Costituito. È un potere che i Costituenti hanno assegnato in modo esclusivo al Parlamento, individuandone particolari modalità e quindi potendone anche limitare il campo di azione.

Il caso emblematico è il divieto espressamente previsto dall’articolo 139 della Costituzione

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La “forma repubblicana” è la “repubblica democratica” prevista dall’articolo 1 della Costituzione stessa.

Da ciò discende la non modificabilità in alcun modo di tutti i presupposti indefettibili della democrazia liberale e pluralistica voluta dai Costituenti.

Incluso anche, ovviamente, il sistema dei “pesi e contrappesi” che impedisce concentrazioni di potere.

La Legge elettorale puramente maggioritaria

Il Parlamento

Quella italiana è una Repubblica Parlamentare. Il Popolo, con voto “personale ed uguale, libero e segreto” (art. 48 Cost.) elegge i propri rappresentanti parlamentari.

Proprio perché sede pluralistica della rappresentanza popolare, la Costituzione assegna al Parlamento le funzioni legislative, di revisione costituzionale e di nomina degli “Organi di Garanzia Costituzionale”.

Sono, ad esempio, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica..

Rimane evidente che se la maggioranza Parlamentare fosse assegnata a una sola forza politica crollerebbe l’intera impalcatura costituzionale.

Tutto il sistema dei controlli e dei “pesi e contrappesi” verrebbe sterilizzato.

È per questo che i Costituenti, pur senza espressa previsione in Costituzione, approvarono un Ordine del Giorno.

Era il 23 settembre 1947 quando l’Assemblea Costituente approvò l’Ordine del Giorno Giolitti:

Presidente Terracini. […] Comunico che l’onorevole Giolitti, sciogliendo la sua riserva, ha fatto pervenire il seguente ordine del giorno:

«L’Assemblea Costituente ritiene che l’elezione dei membri della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Certo, è un Ordine del Giorno e quindi non vincolante. Però ci fornisce la chiave di lettura. Un maggioritario “spinto” altera l’architettura costituzionale.

Dio ce ne scampi da una legge elettorale puramente maggioritaria!

La Corte Costituzionale

Peraltro su questo tema è già intervenuta più volte la Corte Costituzionale.

La sentenza più nota è la n° 1 del 13 gennaio 2014 sul cosidetto “Porcellum” partorito da Calderoli.

La Consulta ritienne fondate diverse eccezioni della Corte di Cassazione, fra cui:

[…] provocherebbe un’alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura.

e la accolse sostenendo che:

[…] determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’uguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente

La Consulta, eliminando dal “Porcellum” le parti incostituzionali, restituì una legge elettorale puramente proporzionale.

Pressoché analogo ragionamento venne seguito per l’Italicum di Renzi con la sentenza 35/2017.

Il referendum

Ho sentito che si starebbe predisponendo un referendum su proposta di 5 Consigli regionali.

L’obiettivo del referendum sarebbe l’eliminazione dall’attuale legge elettorale di tutti i riferimenti proporzionali, lasciando così un maggioritario puro.

Il teorico sarebbe il maestro delle riforme incostituzionali: Roberto Calderoli.

Oltre ad essere il “padre” del “porcellum”, Calderoli è, infatti, l’autore di un’altra riforma costituzionale, la devolution, abortita prima di nascere: Bocciata dal referendum.

Qui dal Tg La7 del 14/09/2019

Vorrei sommessamente suggerire al sig. “datemi pieni poteri” di levarselo dalla testa.

Le Leggi elettorali sono “Leggi costituzionalmente necessarie” (Sent. C. Cost. 16/78, 47/1991, 5/1995, 26/1997).

Semmai un referendum con tali obiettivi superasse il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, sarebbe comunque impossibile superare il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale per i motivi esposti prima.

Una proposta referendaria simile non potrà che essere bocciata con biasimo.

Elezione diretta del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica nella Costituzione

All’articolo 87 comma 1 della Costituzione si legge:

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

e ai commi 9 e 10:

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura..

Attenzione all’espressione “unità nazionale” del primo comma.

Il Capo dello Stato non rappresenta semplicemente la Nazione, come ciascun membro del Parlamento (art. 67 Cost.), ma la sua unità!

La Costituzione prescrive che la sua elezione avvenga in Parlamento in seduta comune e integrato con rappresentanti delle Regioni.

Quindi la maggioranza dell’Asemblea potrebbe già essere diversa rispetto alla maggioranza di Governo.

Inoltre, per il primo e il secondo scrutinio occorre una maggioranza dei due terzi, per i turni successivi occorre la maggioranza assoluta. In nessun caso è previsto “ballottaggio”.

È evidente che i Costituenti hanno inteso costruire una figura il più possibile super partes.

Costringendo i partiti a individuare persone che possano avere un consenso trasversale e quindi davvero incarnare l’unità nazionale.

L’elezione diretta: stravolgimento della Costituzione

Trattandosi di Organo monocratico, è impensabile che il 50%+1 degli elettori possa convergere su una sola persona.

Quindi è evidente che il Presidente della Repubblica non rappresenterebbe più «l’unità nazionale».

L’elezione diretta, peraltro, modificherebbe la forma da Repubblica Parlamentare in Repubblica Presidenziale.

La differenza è sostanziale, perché nella Repubblica Presidenziale il Capo dello Stato è anche Capo del Governo (ruolo oggi assegnato al Presidente del Consiglio).

Il Parlamento si riduce a semplice “organo di ratifica” delle scelte operate dal Governo.

Questione di incostituzionalità 

Con il Presidenzialismo sorgono diversi problemi di incostituzionalità.

Primo fra tutti, c’è la questione del voto “personale ed uguale, libero e segreto”. Questo principio è inserito nella Parte Prima della Costituzione (diritti e doveri fondamentali e incomprimibili), quindi non vale solo per l’elezione delle Camere.

Con l’elezione diretta, il Presidente della Repubblica potrebbe anche essere il candidato di una relativamente esigua minoranza perché per la sua elezione sarebbe inevitabile il “ballottaggio” finale.

Questa possibilità è già stata esclusa dalla Corte Costituzionale perfino per l’elezione dei singoli parlamentari, figurarsi per quella del Capo dello Stato che è pure il Capo del Governo.

Anche ammesso che questo scoglio insormontabile possa essere superato, sorge un altro problema: l’attuale Capo dello Stato è un Organo Costituzionale di Garanzia.

Per trasformare la forma da Repubblica Parlamentare a Repubblica Presidenziale occorrerebbe riformare l’intera Costituzione per rivedere le attribuzioni di ciascun Organo.

Giusto per fare un esempio, il Capo dello Stato non potrebbe più presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura.

In caso contrario si avrebbe in capo a una sola persona il controllo del Potere esecutivo e del Potere giudiziario.

Occorrerebbe, in buona sostanza, costruire una nuova Costituzione.

Ma la Costituzione non ammette di essere stravolta dai Poteri che essa stessa ha costituito.

Evidente cialtroneria

In queste proposte di Lega e Frateli d’Italia l’unica cosa certa è il trasparire di una ignoranza istituzionale da brivido.

È il tentativo di usare le Istituzioni a proprio uso e consumo.

Per fortuna i referendum abrogativi sono sottoposti al giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.

Inoltre un referendum sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica non supererebbe neppure il preliminare giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.

Il potere di revisione della Costituzione, infatti, è esclusivamente riservato al Parlamento e con le modalità previste dall’art. 138 della Costituzione. Un referendum in tal senso farebbe ridere (o piangere).