Le riforme istituzionali: Le figlie illegittime della coppia Boschi Verdini benedette da Re Giorgio

fonte immagine:
http://sollevazione.blogspot.it/2012/03/fermiamo-il-golpista-napolitano.html
Le parole di Giorgio Napolitano non possono non lasciare esterrefatti:

Per serietà e senso della misura nei messaggi che dal Parlamento si proiettano verso i cittadini, non si agitino spettri di insidie e macchinazioni autoritarie. Né si miri a determinare in questo modo un nuovo nulla di fatto in materia di revisioni costituzionali

e ancora:

La discussione è stata libera ed estremamente aperta e articolata su un disegno di legge giunto all’esame della commissione l’8 aprile scorso e all’esame dell’Assemblea oltre tre mesi dopo. È stato recepito un gran numero di sollecitazioni critiche ed emendamenti. Non c’è stata improvvisazione né improvvida frettolosità

Parto dalla seconda frase evidenziata per chiedermi: La rimozione di Mauro, Chiti e Mineo dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, rientra nel concetto di libertà o di estrema apertura?
 
La prima frase, poi, “spettri di insidie e di macchinazioni autoritarie”. Analoga alla frase della Boschi:

Ho sentito alcuni parlare di svolta autoritaria. Questa è una allucinazione e come tutte le allucinazioni non può essere smentita con la forza della ragione. Non c’è niente di autoritario. Parlare di svolta illiberale è una bugia e le bugie in politica non servono

Le operazioni di ieri, poi, sono la precisa conferma della “libera e aperta discussione“.

Napolitano, pericolosamente travalicando del tutto le sue prerogative. Ha convocato il Presidente del Senato Grasso che ha osato, a norma di regolamento, ammettere il voto segreto per talune tipologie di emendamenti. Ha convocato SEL perché rinuncasse (“accorpasse”) ai suoi emendamenti. E oggi il PD chiede che venga attivata la strozzatura della discussione mediante l’uso della “tagliola”.
Su una riforma che intacca quasi mezza Costituzione e nelle parti sensibili relative alle garanzie costituzionali si deve fare in fretta? Ma scherziamo? Ma quando la Costituente costruì la Costituzione, c’era Napolitano a mettere fretta?
Comunque sarebbe una allucinazione. Allucinazione alla quale la Ministro Boschi non ritiene neppure di controbattere addentrandosi in una benché minima spiegazione. Vero è che non saprebbe da dove cominciare. Qui un breve profilo della Ministro Boschi

Poi, se vogliamo, possiamo continuare con il profilo di Renzi e il profilo di Berlusconi. Per il profilo di Verdini rinvio a wikipedia che a scrivere una enciclopedia su di lui è oneroso in termini di tempo. Idem per quello di Giorgio Napolitano.

Ah, poi non dimentichiamo il “guardiano” delle riforme in Senato, il Senatore Zanda. Lo trovate agli atti della Commissione Parlamentare Stragi (fine pag. 73). Pare amico di certo Michael Ledeen che adesso è pure amico di Renzi. Oltre che andarci a pranzo insieme, è suo consulente esteri. Il fatto che sia un personaggio che per poco non è “sgradito in Italia” è puramente secondario. Luigi Zanda è pure plurimenzionato negli atti della Commissione P2.

In ogni caso, a quanto pare è una allucinazione collettiva, però. Non si contano più gli interventi di illustri costituzionalisti che evidenziano il pericolo di questa riforma, spiegando nel dettaglio i perché. Ovviamente, gli interventi dei costituzionalisti hanno una risonanza, un peso, ma per chi – come me – ha avuto la fortuna di studiare i fondamenti costituzionali nelle ore di Educazione Civica, a scuola, non è neppure necessario che si spieghi come la “Riforma” vanifichi il sistema dei “pesi e contrappesi” previsti dalla Costituzione. Già, l’Educazione Civica. espunta dalle materie di insegnamento da lungo tempo. Mantenere il popolo nell’ignoranza rispetto alle sue prerogative è sempre funzionale.

E per non far torto a nessuno degli illustri (ma illustri davvero. Il semplice citare la Boschi nello stesso post è per loro offesa di cui chiedo scusa), rinvio alla posizione ufficiale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti

Liquidare con apodittici “non è vero” non mi pare un buon servizio. Il sig. Presidente della Repubblica si sforzi, insieme alla Ministra Boschi, di far capire perché i pericoli paventati sono inesistenti (ci provino ad arrampicarsi su specchi inesistenti).

Ci provino ad opporre argomentazioni, anziché slogan insulsi e vuoti.

Ci provino anche con i fatti. Gli ultimi avvenimenti mi convincono sempre più che le riforme della costituzione servono solo a “santificare”, sancire ufficialmente che siamo in un regime monocratico. Monarchico non costituzionale, quasi.

Se piegano  la Costituzione già adesso per imporre la “democrazia” dell’uomo solo, non oso immaginare di cosa sarebbero capaci se queste “riforme” entrassero davvero nella Costituzione.

A tale proposito, vorrei far presente ai “profondi coniscitori della Costituzione” e ai “Garanti della Costituzione” che l’art 72 della Costituzione non consente, per i disegni di Legge Costituzionale, le “procedure abbreviate” che i regolamenti possono prevedere per le Leggi per le quali è dichiarata l’urgenza.

Riporto il secondo comma dell’art. 72

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

e il 4°

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].

Se questo è il rispetto di quanto la Costituzione prevede, figuriamoci dopo averla sventrata, stuprata, come se i giovani della resistenza fossero morti per nulla. Vergogna. Sopratutto a chi ha l’età per aver vissuto, sia pure da spettatore, come suo solito.

E ricordiamoci che stiamo parlando di un Parlamento che, già di per se, è costituzionalmente illegittimo e in palese e totale violazione dei diritti della Sovranità popolare.

Tornando alle riforme, mi pare, anzi, che si possa cominciare a parlare di “disegno eversivo”.

Si può negare la sovrapponibilità di queste “riforme” con quelle prefigurate nel Piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli? No, non si può negare!

Si può negare che molti degli attori in questa “rappresentazione” delle riforme siano accostabili, più o meno direttamente,  alla loggia P2 di Gelli? No, non si può negare.

Si può negare che il tentativo di flettere la Costituzione agli interessi è già in atto da tempo? Come definire il tentativo, fatto lo scorso anno, di scardinare la garanzia cardine della costituzione: l’art 138 che detta le modalità di revisione costituzionale.

Con il pieno avallo del Garante della Costituzione (che aveva già addirittura costituito il “tavolo dei saggi”), si è tentato di “semplificare” la procedura, rendendo la nostra Costituzione da “rigida” a un filo di seta.

Certo, a norma dell’art. 283 del Codice Penale (attentato alla costituzione dello Stato) lo sventramento della Costituzione – così come portato avanti – non costituisce reato.

Infatti, la previsione è “Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni”.

In linea assolutamente teorica, quindi, un accordo parlamentare e l’avallo del Presidente della Repubblica potrebbe essere in condizione di stravolgere persino l’art. 1 della Costituzione (“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La Sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“) e, non intervenendo fatti violenti, non si potrebbe neppure invocare l’art. 283 del Codice Penale

C’è un “ma”

L’articolo, in questa versione, è frutto della modifica operata con L. 24 febbraio 2006, n.85. La versione precedente, infatti, era:
Chiunque, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Una nota affatto marginale, la Legge 24 febbraio 2006 è stata adotta dal terzo governo Berlusconi, ma a governo già dimissionario. La tempistica, coincide con l’entrata in vigore della Legge elettorale Calderoli (il “Porcellum”)

Si può, quindi, parlare di disegno eversivo che si protrae nel tempo? A parere mio, ovviamente si!

C’è un altro fatto estremamente grave:
La Corte Costituzionale, prima, e la Suprema Corte di Cassazione, subito dopo, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del Parlamento in quanto eletto con una Legge costituzionalmente illegittima. Certo, per il principio dell’indefettibilità delle Camere, queste continuano ad esistere,  in quanto la fattispecie è da assimilare allo scioglimento d’imperio da parte del Presidente della Repubblica. Ma, in ossequio alla precedente formulazione dell’articolo 283 C.P. le Camere costituzionalmente illegittime sarebbero state sicuramente un “mezzo non consentito dall’ordinamento costituzionale”.

Indefettibilità, dicevamo: Le Camere non possono cessare di esistere.
Infatti, anche se il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente le Camere (art. 70 della Costituzione) le Camere continuano a funzionare (prorogatio) fino all’insediamento del nuovo Parlamento.

Già la Costituzione, però, limita i poteri delle Camere in prorogatio in quanto, ad esempio, non possono eleggere il Presidente della Repubblica (art. 85).

Ora mi chiedo, l’azione delle Camere costituzionalmente illegittime che incidono profondamente nell’assetto istituzionale della Costituzione, limitando gli strumenti di democrazia diretta che la Costituzione stessa prevede a garanzia della sovranità popolare, non si inquadra perfettamente nell’art. 287 del C.P. (Usurpazione di potere politico o di comando militare) Non si sta usurpando la Sovranità popolare?

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anniAlla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo ed è punito con l’ergastolo se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.

A margine, rammento che dovremmo smetterla di parlare di “Bicameralismo perfetto” nel senso in cui viene invocato oggi.

Le Camere hanno – per dettato Costituzionale – basi elettorali differenti. Su base nazionale per la Camera dei Deputati e su base Regionale per il Senato, oltre alle differenze di età nell’elettorato attivo.

È questa la ragione per cui anche la Legge elettorale “porcellum” non sempre ha garantito uniformità di “gestione” fra Camera dei Deputati e Senato

Tutto ciò premesso, gradirei che il Ministro Boschi e il Presidente della Repubblica, dopo aver letto anche le altre mie perplessità sulla deriva autoritaria e sulla illegittimità costituzionale di questo parlamento, possano rassicurarmi sui punti in cui queste sono “allucinazioni” o “spettri di insidie e macchinazioni autoritarie”.

Non si possono liquidare legittime perplessità basate su ragionamenti del funzionamento della Costituzione (attuale) con semplici “non è vero”

Twitter: @steal61