Il reato di Nogarin? E Pizzarotti? Brutto non essere Matteo Renzi

In cosa consiste il reato di Nogarin? Pizzarotti deve dimettersi? Che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle?

il reato di Nogarin e Pizzarotti

Il reato di Nogarin – allo stato di conoscenza degli atti – non esiste. L’avviso di garanzia per lui è un atto (quasi) dovuto. L’avviso a Pizzarotti – sempre allo stato di conoscenza degli atti – è un atto dovuto. Si fossero chiamati Matteo Renzi sarebbe stato diverso. AGGIORNAMENTO 14/05/2016

Partiamo da Livorno.

Come è ormai arcinoto, Filippo Nogarin si è ritrovato una azienda a totale partecipazione pubblica (100% detenuto dal Comune di Livorno) strumentale al servizio di nettezza urbana, la AAMPS, con un buco di bilancio non ben definito.

Nel 2012 l’azienda era già dissestata. Venne chiamato Angelo Rosi che attuò un “concordato extra-giudiziale” (identico al concordato preventivo, ma senza l’intervento del Tribunale).

Rosi disse che in AAMPS non c’erano netturbini, ma solo quadri e dirigenti. Il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti veniva esternalizzato. Ma è normale?

24 milioni di debito vennero dilazionati in 4 anni senza interessi. Rosi resse per un anno. Andato via lui le sue iniziative vennero sospese e la situazione peggiorò rapidamente.

Oggi si parla di circa 42 milioni di debiti ed è questa la situazione che si ritrova a dover affrontare Filippo Nogarin l’11 giugno 2014 quando viene proclamato sindaco della città di Livorno dopo 70 anni di giunte PCI-PDS-DS-PD.

Piuttosto che ricapitalizzare a spese dei cittadini, Nogarin sceglie la strada del “concordato preventivo con continuità aziendale” (art. 186-bis della Legge fallimentare).

Ciò significa:

  • L’azienda NON FALLISCE, ma dichiara di voler proseguire l’attività ritenendo che ne sussistano i margini. Nessun licenziamento, il servizio e l’attività continuano e, non andando in fallimento, i creditori possono essere soddisfatti con un piano di rientro e con una ristrutturazione del debito piuttosto che spartirsi “le spoglie” del patrimonio dell’azienda, mentre il Consiglio di Amministrazione prosegue l’attività di gestione dell’Azienda;
  • L’Azienda propone un piano di rientro e di ristrutturazione del debito (che deve essere approvato dal comitato dei creditori) che può arrivare – come limite minimo – al 20% del debito stesso;
  • Il Tribunale, insieme all’omologa della proposta di concordato, nomina un “commissario giudiziale” che:
    • verifica TUTTI I CONTRATTI PENDENTI (che hanno effetti alla data della richiesta di concordato)
    • approva (se lo ritiene) le scelte straordinarie del Consiglio di Amministrazione;
    • sovrintende alla verifica della corrispondenza fra proposta di concordato e la sua attuazione

In buona sostanza, TUTTI I CONTRATTI in essere vengono passati al microscopio del Tribunale Civile – sezione fallimentare.

Se è vero che Monte dei Paschi di Siena vanta 1 milione di Euro l’anno solo per interessi, è già evidente che i mal di pancia del PD ai massimi livelli hanno una ragione di essere.

Mentre MPS è nell’occhio del ciclone per la riapertura delle indagini sulla morte di Rossi, mentre MPS è nel novero delle banche prossime a fallire, ecco il primo reato di Nogarin: la “lesa maestà”.

Il PD (da questo momento ometto l’albero genealogico) di Livorno ha fin’ora foraggiato MPS con continui ripianamenti sulle spalle dei cittadini di Livorno, l’improvviso “STOP” di Nogarin crea un enorme problema. Problema che le amministrazione PD hanno risolto ripianando le perdite di AAMPS, così nascondendo sotto il tappeto le falle utilizzando le tasse dei livornesi.

La Legge prevede anche che (art. 161):

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

La Procura rappresenta gli interessi “collettivi” di impresa che rischiano di essere messi fuori gioco da rapporti opachi tra imprenditore e creditori forti. Il Pubblico Ministero, quindi, è UNA FRA le parti in causa, ma nel nostro caso la Procura (pare dagli atti disponibili in rete) era andata ben oltre.

Il Pubblico Ministero, infatti, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concordato con continuità aziendale perché, essendo l’AAMPS una azienda a intera partecipazione pubblica, non può fallire e, quindi, non si possono applicare le norme della Legge Fallimentare. Piuttosto il Comune sarebbe obbligato a ripianare senza se e senza ma le perdite.

In buona sostanza, per il Pubblico Ministero era inevitabile continuare a caricare sulla fiscalità comunale le inefficienze dell’Azienda, così sposando le tesi del PD (che aveva portato l’Azienda nelle condizioni in cui è) e della CGIL livornesi. Il reato di Nogarin, quindi, consisterebbe ne non aver caricato sui livornesi la mala gestione di AAMPS.

A questo punto ci sarebbe da chiedersi perché mai il Comune dovrebbe costituire una partecipata strumentale, ma senza addentrarci in argomentazioni giuridiche basta la Treccani per smontare l’assunto e il Tribunale Civile ha, infatti, ammesso AAMPS al concordato preventivo con continuità aziendale.

Una società pubblica, infatti, agisce in regime pubblico per gli obblighi di gestione (trasparenza, incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, procedimenti e norme relative alla pubblicità e all’accesso agli atti etc etc), non certo per i rapporti contrattuali verso terzi (contratti di lavoro, assoggettamento alle regole di libero mercato e alle norme del Codice Civile in termini di iscrizione al Registro delle Imprese e da qui tutta la disciplina che ne deriva, inclusa la legge fallimentare).

Sottolineando allo stato di conoscenza degli atti, l’avviso di garanzia del PM per il “reato di Nogarin” non ha quindi ragione di essere.

Il PM può azionare l’art. 238 delle legge fallimentare (azione penale) solo dopo una dichiarazione di fallimento, con l’eccezione della dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale Civile (art. 7 della legge fallimentare), ma per AAMPS si tratta di “stato di crisi” e non di insolvenza.

Solo così si spiega che il reato di Nogarin è ancora da consumare. L’avviso, infatti, indica quale data del reato di Nogarin “alla data dell’omologa del concordato preventivo ovvero del fallimento di AAMPS S.p.A.”. Omologa non ancora pronunciata.

Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, infatti, sono reati che presuppongono il fallimento che, in questo caso, non c’è e – con esso – non c’è il reato di Nogarin.

Se i 33 dipendenti stabilizzati costituiscono azione che lede l’interesse dei creditori sarà il commissario giudiziale a stabilirlo e, se è vero che si tratta di personale precario da 15 anni e che stabilizzandolo si risparmiano contributi e si evitano contenziosi, l’interesse dei creditori è ben più che salvaguardato. Il reato di Nogarin semplicemente non esiste.

Passiamo a Parma.

Premetto che non sono un estimatore di Federico Pizzarotti per una serie di ragioni che sarebbe lungo da esporre qui (approfondimenti qui e qui), ma l’avviso di garanzia a Pizzarotti trae origine da un istituto (che grazie a Dio esiste) che è l’«obbligatorietà dell’azione penale».

A differenza del reato di Nogarin non conosco alcun atto (neppure l’avviso di garanzia) e quindi non posso esprimermi nel merito, ma so che l’avviso di garanzia scaturisce da una denuncia del senatore PD Giorgio Pagliari riguardante le nomine al Teatro Regio.

Tranne che per Matteo Renzi, a fronte di un esposto per “fatti di reato” c’è l’obbligo da parte della Procura di avviare delle indagini e, da qui, avvisare la persona oggetto delle indagini che esiste un procedimento a suo carico.

Rimane evidente che, se non ti chiami Matteo Renzi, sarebbe facile guerra politica presentare esposti in Procura, attendere i relativi avvisi di garanzia e buttare giù gli avversari politici come fossero birilli.

Attendere la chiusura delle indagini e gli eventuali rinvii a giudizio è obbligatorio. Non concordo neppure con Marco Travaglio circa il “doppiopesismo” a Cinque Stelle, mentre concordo con lui sulla necessità di chiarire i confini della moralità politica.

In assenza di prove, intercettazioni, documenti inoppugnabili, eccetera che siano noti già in sede di indagini preliminari è assolutamente necessario attendere la chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio per valutare la situazione.

Fermo restando che se si trattasse – esempio estremo – di querela per diffamazione da parte di Totò Riina, probabilmente l’amministratore pubblico meriterebbe una medaglia piuttosto che l’espulsione.

L’approssimarsi delle elezioni amministrative che per il PD possono rivelarsi una debacle è occasione troppo ghiotta per il duplice scopo di:

  • delegittimare gli avversari;
  • distogliere l’attenzione da condannati e arrestati del PD

Ho sottolineato più volte Matteo Renzi.

Infatti parrebbe che nonostante gli esposti circostanziati nei confronti di Matteo Renzi non sia mai stata avviata indagine.

Parrebbe che dagli esposti di Maiorano con l’indicazione di nomi e cognomi siano scaturiti solo “modelli 45”1

A sentire il Prof Taormina, parrebbe sussistere un paradosso:

Siamo rimasti meravigliati dalla lettura della richiesta di archiviazione, in cui, lo posso dire con molta chiarezza, si dice che non è stato possibile procedere ad accertamenti approfonditi per capire se la denunzia fosse fondata o meno perché il procedimento era stato iscritto a modello 45
[…]
La Procura, quindi, prima ha iscritto a modello 45 poi si è rimproverata di aver iscritto a modello 45 e per questa ragione non ha potuto svolgere accertamenti
[…]
noi stiamo attendendo la copia degli atti e sulla quella base chiederemo al GIP una Camera di Consiglio per contestare la richiesta di archiviazione

Quindi per Matteo Renzi accade che gli esposti, ben circostanziati e corredati di prove documentali, la Procura di Firenze li iscriva a modello 45 e che poi, proprio per questo, ne chieda l’archiviazione. E ora Genova indaga sui PM fiorentini.

Il reato di Nogarin è un “non reato”, quello di Pizzarotti è – al momento – un atto dovuto, su quelli di Renzi non si indaga neppure. Sarà per i suoi stretti rapporti con la Procura di Firenze?

AGGIORNAMENTO 14/05/2016: Pizzarotti è stato sospeso dal MoVimento 5 Stelle. Fra le cose non note c’era pure che l’avviso di garanzia era stato recapitato a febbraio e lo aveva tenuto nascosto. A richiesta dello staff del MoVimento, si è rifiutato di trasmetterlo ad “anonimi”. Strano. Non erano anonimi quando ha inviato allo stesso indirizzo mail la documentazione per la candidatura.


1  Il modello 45 – o modello K – serve per le iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel “limbo” della non sicura definibilità, ma che postulano una ulteriore fase di accertamenti “preliminari”. Più in particolare, si tratta delle cosiddette pseudo-notizie di reato, quali, ad esempio, gli esposti. Qualora dopo ulteriori indagini si evidenzi la notizia di reato, il pubblico ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri – modello 44 o modello 21 – a seconda che l’indagato sia noto o ignoto.